I contributi definitivi vengono determinati a ricezione della comunicazione da parte del datore di lavoro del totale dei salari. La relativa comunicazione deve essere trasmessa alla cassa di compensazione entro e non oltre il 30 gennaio dopo l'anno contributivo. In caso di mancata osservanza di questa scadenza, interessi di ritardo saranno addebitati sull'importo complementare fatturato. La differenza tra i contributi d'acconto determinati provvisoriamente e i contributi definitivi viene rimborsata dalla cassa di compensazione o da essa fatturata.
  
  
   Ulteriori dettagli sono disponibili qui: 
Opuscolo informativo 2.01 - Contributi paritetici all'AVS, all'AI e all'IPG 
Opuscolo informativo 2.04 - Contributi all'AVS, all'AI, all'IPG e all'AD sui salari di poco conto 
Opuscolo informativo 2.05 - Retribuzioni versate al termine del rapporto di lavoro 
Opuscolo informativo 2.06 - Lavoro domestico 
Opuscolo informativo 2.07 - Procedura di conteggio semplificata per i datori di lavoro 
Opuscolo informativo 2.08 - Contributi all'assicurazione contro la disoccupazione 
Opuscolo informativo 2.11 - Obbligo contributivo sulle indennità per lavoro ridotto e per intemperie
              
- Inizio dell’obbligo contributivo
- Fine dell’obbligo contributivo
- Reddito di poco conto
- Definizione dei contributi d’acconto provvisori
- Determinazione dei contributi definitivi
 
               
               
               
       
                   Riforma AVS (valida dal 1.1.2024)
Riforma AVS (valida dal 1.1.2024)
                           
               
                