In base alle informazione trasmesse dall'assicurato o in base agli elementi dell'anno precedente, la cassa di compensazione stima i contributi d'acconto provvisori all'inizio dell'anno di contribuzione. I contributi definitivi vengono rilevati non appena perviene la comunicazione dell'ufficio delle imposte cantonale. La differenza tra i contributi d'acconto rilevati provvisoriamente e i contributi definitivi viene rimborsata o messa in fattura successivamente dalla cassa di compensazione. 
 In caso di variazioni notevoli del reddito si consiglia di informare la cassa di compensazione in modo tale da adeguare i contributi d'acconto. Se la differenza tra i contributi d'acconto e quelli definitivi è superiore al 25%, verranno applicati gli interessi di mora del 5% all'anno. 
Per ulteriori informazioni leggete qui: 
  
   Opuscolo informativo 2.03 
 - Contributi delle persone senza attività lucrativa 
              
 
       
               
               
               
                   Riforma AVS (valida dal 1.1.2024)
Riforma AVS (valida dal 1.1.2024)
                           
               
                