Indennità di maternità (Svizzera)

Le donne hanno diritto a 14 settimane di congedo di maternità conformemente al Codice delle obbligazioni nonché a un'indennità di maternità secondo la legge sull'indennità di perdita di guadagno.

Durante il periodo di 14 settimane queste ricevono l'80% del reddito medio da attività lavorativa prima del parto, al massimo 220.- franchi al giorno.

Nel caso che il neonato deve essere ricoverato in ospedale per almeno 14 giorni immediatamente dopo il parto, la durata del pagamento dell'indennità di maternità può essere estesa quanto la durata del soggiorno in ospedale, al massimo di 56 giorni (per un massimo di 154 giorni in totale). Questo diritto è riservato alle donne che proseguono la loro attività lucarativa dopo il congedo di maternità.

Diritto
Chi ha diritto a percepire un'indennità di maternità?

L'indennità di maternità è un'indennità in sostituzione del salario durante il congedo di maternità. L'indennità di maternità viene erogata a madri che
  • nei nove mesi prima della nascita del figlio sono state assicurate obbligatoriamente ai sensi della legge AVS e
  • in questo periodo hanno svolto un'attività lavorativa per almeno cinque mesi e
  • al momento della nascita eseguivano un'attività lavorativa dipendente o indipendente.
Il diritto all'indennità di maternità sussiste anche quando la madre dopo la nascita del figlio non prosegue più l'attività lavorativa.

Il diritto inizia il giorno del parto e termina al più tardi dopo 98 giorni. Esso termina anticipatamente se la madre riprende l'attività lavorativa prima del termine del periodo in cui ha diritto a percepire l'indennità.

Opuscolo informativo 6.02 - Indennità in caso di maternità
Calcolo dell'indennità di maternità
A quanto ammonta l'indennità di maternità?

L'indennità di maternità ammonta all'80% del reddito medio da attività lavorativa percepito (al massimo Fr. 220 al giorno durante 14 settimane). Nel caso che il neonato deve essere ricoverato in ospedale per almeno 14 giorni immediatamente dopo il parto, la durata del pagamento dell'indennità di maternità può essere estesa quanto la durata del soggiorno in ospedale, di 56 giorni al massimo.
Con il nostro Calcolatore online è possibile calcolare l'ammontare dell'indennità di maternità spettante.

Per definire il reddito da attività lucrativa determinante, oltre al salario vengono presi in considerazione anche gli assegni (per es. indennità per lavori a turni, per lavori in cui ci si sporca, per lavori notturni), il 13° salario mensile e le gratifiche.

In caso di reddito da attività lucrativa irregolare (per es. studenti, contratti di lavoro su richiesta) si prende in considerazione il reddito medio da attività lucrativa degli ultimi 12 mesi (eventualmente anche periodi più brevi).

Se il datore di lavoro versa un salario pari ad almeno l'80 % nel periodo in cui si ha diritto, l'indennità di maternità viene erogata a lui.

Opuscolo informativo 6.02 - Indennità in caso di maternità
Domanda d'indennità in caso di maternità
Il modulo di domanda Domanda d'indennità in caso di maternità viene compilato dalla madre e dal datore di lavoro e inoltrato alla Cassa di compensazione competente per il datore di lavoro.

Se la madre svolge un'attività lavorativa indipendente, essa invia la domanda direttamente alla Cassa di compensazione.

Opuscolo informativo 6.02 - Indennità in caso di maternità
Assicurazione maternità del Canton Ginevra
Durante la maternità l'assicurazione maternità Ginevra eroga alle madri che svolgono un'attività lavorativa nel Canton Ginevra ulteriori prestazioni (per es. versamenti dell'importo differenziale rispetto all'indennità di maternità, versamenti a partire dal 99º giorno fino al 112° giorno).

Diversamente dall'indennità di maternità (Svizzera) l'assicurazione di maternità Ginevra eroga anche indennità in caso di adozione.
Indennità di adozione
L'indennità di adozione sarà introdotta come nuova prestazione assicurativa a partire dal 1° gennaio 2023: Le persone esercitanti un'attività lucrativa che accolgono un bambino di età inferiore a quattro anni in vista dell'adozione hanno diritto a un congedo di adozione di due settimane. Se entrambi i genitori esercitano un'attività lucrativa, possono ripartirsi liberamente le due settimane di congedo. L'adozione del figlio del coniuge o del partner non darà diritto all'indennità.

Le richieste d'indennità di adozione devono essere consegnate alla Cassa federale di compensazione (CFC).
Indirizzo
AUSGLEICHSKASSE ARBEITGEBER BASEL
Viaduktstr. 42
4002 Basilea
Telefono 061 285 22 22
E-mail info@ak40.ch
Orari di apertura
Sportello / Telefonica
09:00-11:00 14:00-16:00
Contatti telefonici
Appuntamenti