I contributi degli indipendenti all'AVS, all'AIV e alle IPG ammontano al 10,0% del reddito determinante. Con un reddito annuo inferiore ai CHF 58'800 l'aliquota contributiva diminuisce ad intervalli di reddito stabiliti fino al 5,371%, nel cui caso non è possibile scendere al di sotto del contributo minimo annuo di CHF 514. 
 Però, se l'assicurato può dimostrare che il contributo minimo è già stato riscosso sul salario determinante di un'attività dipendente esercitata lo stesso anno, può esigere che i contributi dovuti siano riscossi applicando unicamente il tasso più basso della tavola scalare dei contributi (5,371%), se il reddito è al di sotto del limite inferiore della tavola scalare. 
 Il fattore determinante per il rilevamento del reddito è la tassazione in vigore decisa dalle autorità fiscali. 
 Qualora le autorità fiscali non forniscano alcuna comunicazione in merito, sarà la cassa di compensazione a fare una stima del reddito determinante e del capitale proprio investito nell'azienda. 
Ulteriori informazioni sull'argomento: 
  
  
Opuscolo informativo 2.02 - Contributi degli indipendenti all'AVS, all'AI e alle IPG 
Opuscolo informativo 2.09 - Statuto dei lavoratori indipendenti nelle assicurazioni sociali svizzere 
              
 
       
               
               
               
                   Riforma AVS (valida dal 1.1.2024)
Riforma AVS (valida dal 1.1.2024)
                           
               
                