Quando sussista il diritto a percepire una rendita per vedove, vedovi od orfani?
 Dopo il decesso del marito, la vedova ha diritto a percepire una rendita per vedove se ha un figlio oppure se ha raggiunto il 45º anno di età ed è stata sposata per almeno 5 anni. 
 Dopo il decesso della moglie il vedovo ha diritto a percepire una rendita per vedovi se e finché ha un figlio che non abbia ancora compiuto il 18º anno di età. 
 In determinate condizioni anche le persone divorziate possono percepire una rendita per vedove o vedovi dopo la morte dell'ex coniuge. 
 Tale diritto termina in caso di nuove nozze o qualora vi sia il diritto a percepire una rendita d'invalidità o di vecchiaia. 
 Dopo il decesso della madre o del padre gli orfani hanno il diritto a percepire una rendita per orfani qualora non abbiano ancora raggiunto il 18º anno di età oppure fino a che stiano svolgendo i loro studi e non abbiano ancora raggiunto il 25º anno di età. 
 Per i figliastri e i figli in affidamento vigono particolari disposizioni. Per ulteriori dettagli è possibile consultare l'opuscolo informativo 3.03 - Rendite per superstiti dell'AVS.
              
 
       
               
               
               
                   Riforma AVS (valida dal 1.1.2024)
Riforma AVS (valida dal 1.1.2024)
                           
               
                