Pensionamento anticipato – cosa fare?
Dal punto di vista dell'AVS i prepensionati vengono considerati come persone senza attività lucrativa e sottostanno all'obbligo contributivo fino al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria. Ogni anno con lacuna contributiva produce una riduzione della futura rendita AVS. Le persone che vanno in pensione anticipata devono versare all'AVS, all'AI e alle IPG contributi come persone senza attività lucrativa. Per il calcolo dei vostri contributi come persone senza attività lucrativa rivolgetevi alla cassa AVS del vostro datore di lavoro o, nel caso in cui il vostro coniuge percepisca già una rendita da un'altra cassa, rivolgetevi a questa cassa con il seguente modulo:
Formulario di iscrizione per persone senza attività lucrativa
Opuscolo informativo 2.03 - Contributi delle persone senza attività lucrativa
Rendita anticipata
E possibile percepire la rendita di vecchiaia anticipatamente di uno o due anni al massimo. In questo caso la rendita sarà ridotta proporzionalmente. L'obbligo contributivo sussiste anche nel caso di una rendita anticipata. Per maggiori informazioni leggete qui:
Opuscolo informativo 3.04
- Età flessibile di pensionamento
Obbligo contributivo in caso di pensionamento anticipato
L'obbligo contributivo come persona senza attività lucrativa termina al raggiungimento del 64° anno di età (per le donne) e del 65° anno di età (per gli uomini). Le persone senza attività lucrativa sono esonerate dal pagamento dei contributi a condizione che il coniuge eserciti un'attività lucrativa ai sensi dell'AVS (grado di occupazione minimo del 50 %) con il versamento di almeno il doppio del contributo annuale minimo (1028 franchi).
Per le persone che esercitano un'attività lucrativa per meno di 9 mesi all'anno o con un carico di lavoro inferiore al 50% delle normali ore di lavoro, viene attuato un calcolo comparativo. Se i contributi derivati dall'attività lucrativa sono inferiori al 50% dei contributi dovuti come persona senza attività lucrativa, tale persona viene considerata senza attività lucrativa e sottostà all'obbligo contributivo come persona senza attività lucrativa. In questo caso i contributi dovuti a seguito dell'attività lavorativa possono essere presi in conto dalla cassa di compensazione che fissa i contributi per i non attivi.